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LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Nota 1
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 2
Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha cosě disposto:
Nota 3
Comma cosě modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Nota 4
Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
Nota 5
Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
Nota 6
Lettera cosě modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
- 2)
Nota 7
La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 8
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 10
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 11
Comma cosě modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
LEGGE 14 agosto 1991, n.281
(G.U. Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4
Art. 5
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AGGIORNAMENTO
La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (G.U. 1 s.s. 1/4/1992, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l' attuazione della legge previsto dall' articolo 8 anziche' nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON L. 19 MARZO 1993, N. 68.
Art. 7.
Abrogazione di norme
Art. 8.
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
Art. 9.
Copertura finanziaria
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 60):
Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 784 (TAGLIABUE ed altri) e 2796 (PROCACCI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1› agosto 1991.
ORDINANZA 3 marzo 2009
(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)
Ordina:
Art. 1.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005 In vigore dal 9 novembre 2005
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. 4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali. 11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.
Art. 21 - Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL. L’autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. §3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.
Art. 22 - Inumazione di animali.
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio.
2. ll Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
Art. 24 - Scelte alimentari
1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
• a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
• b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.
Titolo IV - CANI
Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con 19 almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana,è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 28 - Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superfice di metri quadrati 4.
Art. 29 - Guinzaglio e museruola
1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell’ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 33 - Cani liberi accuditi
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. 2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere della gestione volto a garantire all’animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.
Art. 34 - Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Art. 35 - Centri di addestramento-educazione
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. 3. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.
Titolo V - GATTI
Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. 2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello. 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.
1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
Art. 39 - Compiti dell’Azienda USL.
1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 41 - Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini.Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
Art. 42 - Alimentazione dei gatti.
1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.